Il comma 4 modifica la disciplina normativa introdotta dall’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2010, che precede l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita rilevato dall’ISTAT.
al link qui sotto è possibile consultare il servizio studi della camera dei deputatihttp://www.camera.it/126?PDL=4509&leg=16&tab=6
(Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita)
4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2013» e sono soppresse le parole: «, salvo quanto indicato al comma 12-ter,»;
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: «2013» e «30 giugno» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2011» e «31 dicembre» ed è soppresso l’ultimo periodo del comma 12-ter, viene eliminata la previsione che il secondo adeguamento fosse calcolato su base biennale (tutti gli adeguamenti successivi al primo avranno pertanto cadenza triennale)
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